Statuto

Premessa

L’Associazione MALERBE – CASA DI AUTOPRODUZIONE nasce e vive con l’obiettivo di contribuire a costruire le condizioni per le quali ad Alghero possa essere promossa, sostenuta e consolidata una rete di attività – di carattere sociale, civile e culturale, che ponga al centro il tema dell’auto-produzione.

Intendiamo per auto-produzione il saper fare: non un ritorno alle pratiche del passato e ai saperi dimenticati, sebbene se ne riconosca l’importanza, ma una diffusione di pratiche contemporanee che spingano la città ad affacciarsi su approcci innovativi di conoscenza in continua connessione con altre realtà urbane.

I metabolismi urbani, intesi come flusso di energie e materiali attraverso un ecosistema urbano, sono attualmente lineari: gli input sono trasformati in energia utile o in strutture o mercificati, quindi si trasformano in rifiuti e vengono espulsi dal sistema urbano. L’associazione vuole promuovere un abbandono del modello lineare puro e proporre modelli circolari che costruiscano una continuità tra risorsa e rifiuto. Modelli circolari che interesseranno ambiti alimentari, agricoli, energetici, ma anche culturali, sociali, artistici e musicali, attraverso una contaminazione di saperi che da individuali e marginali vogliono diventare collettivi e centrali.

L’associazione vuole essere dunque una casa di auto-produzione di alimenti, di energie, di software, ma anche di arte in tutte le sue forme: visive, plastiche, performative, cinematografiche, etc.

L’Associazione MALERBE inizia le sue attività dalla comunità locale algherese per arrivare a sistemi più complessi e allargati costituiti dalle connessioni con luoghi altri, in Europa e nel mondo. Non vuole essere un’Associazione locale, ma lavora nello spirito della glocalizzazione, in cui il significato della parola locale si espande, connettendo altri sistemi locali senza privarli della loro importanza.

“AUTOPRODUCIAMO I NOSTRI BENI E L’AUTOPRODUZIONE DIVERRA’ IL NOSTRO BENE PIU’ PREZIOSO”

TITOLO I: L’ASSOCIAZIONE.

Art.1 – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA.

  1. È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed a norma degli artt. 36 e seguenti del codice civile e della legge 383 del 7 dicembre 2000, un’Associazione di Promozione Sociale che assume la denominazione di MALERBE – CASA DI AUTOPRODUZIONE con codice fiscale
  2. L’Associazione ha sede in Alghero (SS), via Carlo Alberto 127.
  3. La variazione della sede legale non comporta modifica statutaria e può essere approvata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
  4. L’associazione ha durata illimitata.

Art.2 – NON-PROFIT.

  1. L’associazione non ha fini di lucro e la sua struttura è organizzata su base democratica.
  2. Le cariche associative sono gratuite e su base volontaria; per le prestazioni svolte in favore dell’associazione sarà corrisposto un effettivo rimborso spese per i costi sostenuti.
  3. L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati e per il perseguimento dei fini istituzionali.
  4. È fatta salva la possibilità per l’associazione di avvalersi della collaborazione di personale dipendente o di prestazioni di lavoro autonomo professionale od occasionale, anche ricorrendo ai propri associati, finalizzate al perseguimento degli scopi istituzionali.

Art.3 – FONTI.

  1. L’associazione è regolata dal presente statuto e dal suo eventuale regolamento interno ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l’attività dell’associazionismo, nonché dei principi generali dei diritto.

Art.4 – FINALITA’.

  1. L’associazione è apartitica e aconfessionale: ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, senza finalità di lucro e nel rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza.
  2. L’associazione persegue le sue finalità attraverso lo sviluppo di attività culturali, sociali, formative, agricole e artigianali rivolte all’educazione alla sostenibilità ed alla cittadinanza, nell’ottica della promozione dell’auto-produzione di qualsiasi tipo di bene materiale, creazione intellettuale o servizio reso a soci o a terzi. L’associazione, attraverso la sua attività, contribuisce a rendere i soggetti più autonomi, cioè capaci di determinare in modo consapevole il proprio presente e futuro, sia dal punto di vista sociale, che politico e ambientale, oltre che affettivo ed educativo.
  3. L’associazione si propone di:
  • Ridurre fenomeni quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

I. lo sfruttamento delle risorse naturali;

II. gli sprechi, le inefficienze e gli usi impropri di energia;

III. la produzione di merci;

IV. la mercificazione dei beni;

V. la produzione dei rifiuti;

VI. la specializzazione e la frammentazione del lavoro ed in genere delle attività umane;

VII. il tempo dedicato al lavoro retribuito;

VIII. il ruolo dei soggetti economici nella vita e nelle decisioni delle comunità;

IX. la mercificazione delle idee e dei saperi;

X. l’impatto etico ed ambientale dell’agire umano.

  • Incrementare invece fenomeni quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

I. l’auto-produzione e lo scambio non commerciale di beni e servizi;

II. la libera circolazione delle idee e dei saperi;

III. la diffusione delle tecnologie digitali per lo sviluppo, per la promozione della comunicazione umana, l’interazione, la collaborazione e la socializzazione;

IV. la sensibilizzazione sulle tematiche del riutilizzo, del riciclo e dello smaltimento di beni, prodotti e materiali;

V. la durata della vita utile delle merci;

VI. l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili;

VII. l’uso di tecnologie e sistemi produttivi che ottimizzano l’uso delle risorse naturali ed energetiche;

VIII. lo sviluppo sostenibile e l’orientamento degli individui verso comportamenti critici e razionali;

IX. la produzione ed il consumo di alimenti biologici e stagionali;

X le filiere di produzione e di distribuzione corte, il consumo critico e gli acquisti collettivi/solidali;

XI. l’imprenditorialità attenta alla crescita umana di coloro che lavorano nell’impresa e dei fruitori dei prodotti che l’impresa produce;

XII. le comunità locali con economie autocentrate e solidali e la finanza etica e no-profit;

XIII. la trasmissione delle tecniche ed i saperi artigianali e il confronto tra generazioni;

XIV. la solidarietà tra i popoli e tra le persone per la costruzione di rapporti basati sul rispetto della persona;

XV. la partecipazione, la convivialità, la fiducia reciproca dell’agire umano nelle comunità di appartenenza;

XVI. la tutela delle diversità (biologiche, culturali, religiose, etniche, etc.);

XVII. la promozione della cooperazione tra i popoli per uno sviluppo sostenibile.

Art.5 – ATTIVITA’ E METODI DI FINANZIAMENTO.

  1. L’associazione intende raggiungere il proprio scopo sociale attraverso:
  • lo svolgimento di attività di formazione, informazione, istruzione, ricerca e documentazione, mediante l’organizzazione di corsi, conferenze, convegni, seminari, workshop, orientati a contribuire allo sviluppo culturale, ambientale, sociale, civile e politico tramite attività e progetti rivolti a tutti i cittadini, associati e non, senza distinzione di genere, età, nazionalità, etnia, religione, etc.
  • la divulgazione e la diffusione di beni e servizi coerenti con lo scopo sociale, le loro tecniche di produzione e utilizzo;
  • lo stimolo di rapporti collaborativi diretti e di scambio tra i soci, di informazioni, beni e servizi coerenti con lo scopo sociale;
  • la promozione e gestione di forme di mutuo soccorso tra soci, in uno spirito di solidarietà sociale e di valorizzazione delle diversità culturali e razziali;
  • ogni altra iniziativa tesa al raggiungimento dello scopo sociale, come eventualmente prevista da appositi regolamenti emanati dagli organi associativi preposti.
  1. L’associazione potrà svolgere qualunque operazione commerciale, artigianale e agricola ed ogni altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.
  1. L’associazione potrà altresì promuovere attività di auto-finanziamento, eventi o raccolte pubbliche di fondi, ricevere offerte e donazioni, promuovere ed organizzare attività commerciali e produttive marginali volte al perseguimento degli scopi sociali quale ad esempio la vendita di prodotti agricoli biologici ovvero gadget e materiale informativo, viveri o bibite.
  2. L’associazione si riserva la facoltà di aderire ad altre associazioni, consorzi o altri organismi, nazionali ed internazionali, per perseguire in forme associate più complesse lo scopo sociale.

TITOLO II: SOCI.

Art.6 – ASSOCIATI.

  1. L’associazione è costituita da un numero illimitato di soci; sono ammesse all’associazione tutte le persone, fisiche e giuridiche che ne accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno e che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
  2. Gli associati si distinguono in:
  • Soci fondatori: coloro che hanno partecipato all’assemblea costituente dell’Associazione, sottoscritto questo statuto e nominato il primo Consiglio Direttivo; sono tenuti al pagamento della quota annuale come condizione generale per poter partecipare alle assemblee generali con diritto di voto;
  • Soci ordinari: coloro che verranno ammessi a seguito di loro domanda di iscrizione all’associazione con l’osservanza delle seguenti modalità di ammissione ed esclusione di cui all’art.7 del presente Statuto;
  • Soci sostenitori: colore che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie e straordinarie.
  1. Il Consiglio Direttivo può deliberare e/o regolamentare appositamente ulteriori modalità e condizioni delle condizioni di ammissione delle persone giuridiche.

Art.7 – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE.

  1. L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati e del versamento di una quota sociale fissata in una somma annuale compresa tra 1 e 100 euro, a discrezione dell’iscritto.
  2. La domanda di ammissione all’associazione andrà presentata su modulo prestabilito e sarà compito del legale rappresentante dell’associazione o di un altro membro del Consiglio Direttivo, da lui delegato anche verbalmente, valutare in merito all’accettazione o meno di tale domanda; le eventuali reiezioni debbono essere motivate. L’accettazione, seguita dall’iscrizione nel libro dei soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio.
  3. La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione o per recesso; l’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Art.8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.

  1. I soci hanno uguali diritti, fatto salvo quanto previsto all’art.6 del presente Statuto.
  2. I soci hanno diritto a:
  • partecipare effettivamente alla vita dell’associazione;
  • partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
  • accedere alle cariche associative;
  • prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’associazione.
  1. Tutti i soci sono obbligati a:
  • osservare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate;
  • versare la quota associativa di cui al precedente art.6.

Art.9 – DECISIONI.

Tutte le decisioni in tutte le istanze dell’associazione vengono prese con il metodo del consenso, così formulato: se una decisione viene presa a maggioranza, è facoltà della minoranza accettarla e chiedere una ulteriore deliberazione (la minoranza richiesta è di 1/6 dei presenti) in una successiva riunione; dopo la seconda discussione la decisione può essere presa a maggioranza, purché con almeno i 2/3 dei consensi.

Titolo III: GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE.

Art.10 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE.

  1. Sono organi dell’Associazione:
  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente dell’Associazione ed il Vice Presidente;
  • il Segretario amministrativo, qualora le funzioni ad esso assegnate non siano attribuite al vice Presidente;
  • il Tesoriere, qualora le funzioni ad esso assegnate non siano attribuite al Presidente.
  1. Inoltre possono essere previsti:
  • i Gruppi tematici;
  • altri organi eventualmente istituiti per l’applicazione di regolamenti o di deliberazioni adottate.
  1. Tutte le cariche sono esenti da compensi, salvo il rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle funzioni legate alla carica.

Art.11 – ASSEMBLEA DEI SOCI: composizione, compiti, funzionamento e votazioni.

  1. Tutti gli associati possono far parte dell’Assemblea; quando è regolarmente convocata e costituita, l’Assemblea rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
  2. L’associazione ha il suo organo sovrano nell’Assemblea degli associati e viene convocata, su delibera del Consiglio Direttivo, almeno con cadenza annuale.
  3. L’Assemblea è convocata, con predisposizione dell’ordine del giorno, con almeno 8 (otto) giorni di preavviso, ad ogni socio con avviso scritto a mezzo posta elettronica, o tramite altro mezzo di comunicazione idoneo.
  4. Il Presidente deve convocare Assemblee straordinarie tutte le volte che ne facciano richiesta il Consiglio Direttivo oppure 1/5 degli associati.
  5. In prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
  6. Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro socio avente analogo diritto di voto mediante delega scritta. Non sono ammesse più di 2 (due) deleghe per socio.
  7. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate ai sensi dell’art.9 del presente Statuto.
  8. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
  • eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
  • approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
  • approvare gli eventuali regolamenti interni per i Gruppi Tematici e, in generale, per lo svolgimento delle attività dell’Associazione;
  • approvare il bilancio preventivo e consultivo annuale;
  • approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto;
  • deliberare sugli altri argomenti proposti dal Consiglio Direttivo e su quelli proposti da 1/5 dei soci.
  1. Le deliberazioni assembleari avvengono con voto palese.
  2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza da un membro del Consiglio Direttivo delegato. Delle adunanze si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Amministrativo.

Art.12 – CONSIGLIO DIRETTIVO: composizione e funzionamento.

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile, con un minimo di 3 (tre), eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
  2. I Consiglieri possono presentare dimissioni motivate prima della scadenza naturale del loro mandato; tali dimissioni vanno presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo, che ne prende atto e nomina tra gli associati un nuovo Consigliere. La nomina di un nuovo Consigliere da parte del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificata della successiva adunanza dell’Assemblea.
  3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il vice Presidente, il Segretario amministrativo, il Tesoriere e gli eventuali vice, che rimangono in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo.
  4. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, o, in mancanza, dal vice Presidente, con avviso contenente l’elenco degli argomenti da trattare, spedito a mezzo posta elettronica o con altro mezzo idoneo, almeno 8 (otto) giorni prima o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima dell’adunanza. Il Consiglio è inoltre convocato quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.
  5. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.
  6. Delle riunioni del Consiglio viene redatto un verbale a cura del Segretario amministrativo, o in mancanza di chi ne fa le veci, e sottoscritto da questi e dal Presidente dell’adunanza.

Art.13 – CONSIGLIO DIRETTIVO: funzioni.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati ad altri organi associativi e promuove ed organizza l’attività sociale.

  1. Predispone annualmente il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea.
  2. Cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea.
  3. Approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale.
  4. Formula i regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, delibera circa la sospensione e l’espulsione dei soci, favorisce la partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più membri.

Art.14 – IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE.

  1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, rappresenta l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rieletto.
  2. Il Presidente presiede l’Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle deliberazioni e, in generale, coordina i lavori dell’Associazione ed esercita i poteri che gli vengono delegati dal Consiglio in via generale o di volta in volta.
  3. In caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
  4. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal vice Presidente.

Art.15 – IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO.

  1. Il Segretario amministrativo viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rieletto.
  2. Il Segretario cura l’esecuzione delle delibere del consiglio, redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; provvede al disbrigo della corrispondenza.
  3. Il Segretario amministrativo è il custode dell’archivio delle delibere del Consiglio e dell’Assemblea, del libro dei soci, nonché di tutta la documentazione inerente all’Associazione. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.
  4. Il Segretario assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e da esso può essere delegato a svolgere altre funzioni.

Art. 16 – IL TESORIERE.

  1. Il Tesoriere è il custode del patrimonio dell’Associazione e l’amministra su mandato del Presidente e del Segretario Amministrativo.
  2. Cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, cura la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio dal punto di vista contabile.
  3. Emette i mandati di pagamento.
  4. Il Tesoriere, oltre al Presidente, ha la firma sociale sia per operazioni di ordinaria che straordinaria amministrazione.

Art. 17 – I GRUPPI TEMATICI.

  1. I Gruppi tematici possono essere istituiti con delibera del Consiglio Direttivo, per propria iniziativa o su proposta dei soci/di qualsiasi altro organo dell’Associazione, e disciplinati da appositi regolamenti interni.
  2. I gruppi tematici sono un’attività che mira a costruire dei gruppi di soci interessati ad una delle tematiche proposte, al fine di svilupparne gli aspetti teorici ed applicativi utili, attraverso anche la condivisione ed il confronto.
  3. I gruppi tematici sono coordinati da uno o più responsabili che definisce anche le modalità operative; ogni gruppo lavora in autonomia, coordinato dal responsabile, che ne cura l’andamento, il rispetto dei tempi ed il prodotto finale.

TITOLO IV: IL PATRIMONIO.

Art. 18 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE.

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) da beni mobili ed immobili che potrebbero diventare di proprietà dell’Associazione;

b) da fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;

c) da donazioni, legati, lasciti.

  1. L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

c) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di

attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e

sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale;

i) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.

  1. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.
  1. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

TITOLO V: ESERCIZI – BILANCIO – UTILI DI GESTIONE.

Art.19 – ESERCIZI E BILANCIO.

  1. L’esercizio sociale va dal 1 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
  2. Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione del bilancio da presentare, unitamente a quello preventivo per il nuovo esercizio, all’Assemblea, da convocarsi entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio medesimo, per la sua approvazione.
  3. Nella stessa data sarà redatto un bilancio sociale, che sarà presentato unitamente al bilancio preventivo per il nuovo anno.

Art. 20 – UTILI ED AVANZI DI GESTIONE.

  1. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni di promozione sociale senza scopo di lucro con analoghe finalità.
  2. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse connesse.

TITOLO VI: SCIOGLIMENTO.

Art.21 – ESTINZIONE.

  1. L’Associazione si estingue:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le cause di cui all’art.27 del codice civile.

Art. 22 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE.

  1. In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.
  2. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell’Assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all’autorità competente la nomina del o dei liquidatori.
  3. L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
  4. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili o riserve agli aderenti.